# Assemblea di condominio in videoconferenza: cosa prevede la legge

> L'art. 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile ammette l'assemblea in videoconferenza: consenso, convocazione, verbale e deleghe spiegati in modo pratico.

- Autore: Redazione CondoWeb
- Pubblicato: 2026-09-27
- Categoria: Normativa
- URL: https://www.condoweb.cloud/blog/assemblea-condominiale-videoconferenza

Sì, l'assemblea di condominio può svolgersi in videoconferenza. Lo prevede l'**art. 66, sesto comma, delle disposizioni di attuazione del Codice civile**, modificato nel 2020: anche se il regolamento non lo dice, la partecipazione a distanza è ammessa **previo consenso della maggioranza dei condòmini**. Restano ferme le regole su convocazione, quorum, deleghe e verbale.

## Cosa dice esattamente la norma?

L'art. 66 disp. att. c.c. disciplina la convocazione dell'assemblea. Il sesto comma stabilisce che, anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, **previo consenso della maggioranza dei condòmini**, la partecipazione all'assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza.

In quel caso il **verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente**, viene trasmesso all'amministratore e a tutti i condòmini **con le stesse formalità previste per la convocazione**.

Tre punti da tenere a mente:

- il consenso è della **maggioranza dei condòmini**, non degli intervenuti a una singola riunione;
- la videoconferenza è una **modalità di partecipazione**: non cambia i quorum né le maggioranze;
- il verbale segue un percorso preciso, che conviene pianificare prima.

## Come si convoca un'assemblea in videoconferenza?

Le regole della convocazione non cambiano. L'avviso va comunicato **almeno cinque giorni prima** della data fissata per l'assemblea in prima convocazione, tramite **posta elettronica certificata, raccomandata, fax o consegna a mano**.

L'avviso deve indicare luogo e ora della riunione e l'ordine del giorno. Per un'assemblea a distanza è buona prassi aggiungere:

- la **piattaforma** utilizzata e il link o le istruzioni di accesso;
- se è prevista una **modalità mista** (sala più collegamento);
- come si verifica l'identità dei partecipanti;
- come si esprime il voto (per appello nominale, per esempio);
- un contatto per l'assistenza tecnica prima dell'inizio.

## Quorum e maggioranze cambiano online?

No. Valgono le regole dell'**art. 1136 c.c.** come in presenza. Ad esempio, in **seconda convocazione** l'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di almeno **un terzo dei partecipanti** al condominio che rappresentino almeno **un terzo del valore** dell'edificio, e delibera con la **maggioranza degli intervenuti** che rappresenti almeno **un terzo del valore**.

Per alcune decisioni il Codice richiede maggioranze più alte: vanno verificate sull'argomento all'ordine del giorno, esattamente come in un'assemblea tradizionale.

| Aspetto | Assemblea in presenza | Assemblea in videoconferenza |
|---|---|---|
| Convocazione | Almeno 5 giorni prima (PEC, raccomandata, fax, a mano) | Identica, con istruzioni di collegamento |
| Presupposto | Nessuno | Consenso della maggioranza dei condòmini (se il regolamento non la prevede) |
| Quorum e maggioranze | Art. 1136 c.c. | Art. 1136 c.c., senza differenze |
| Deleghe | Art. 67 disp. att. | Art. 67 disp. att., senza differenze |
| Verbale | Redatto e sottoscritto in sede | Redatto dal segretario, sottoscritto dal presidente, trasmesso a tutti con le formalità della convocazione |

## Come funzionano le deleghe?

Le deleghe seguono l'**art. 67 disp. att. c.c.**: la delega deve essere **scritta**. Se i condòmini sono **più di venti**, il delegato non può rappresentare più di **un quinto dei condòmini e del valore proporzionale**. E all'**amministratore non possono essere conferite deleghe** per la partecipazione a qualunque assemblea.

A distanza conviene raccogliere le deleghe prima dell'inizio, per verificare quorum e limiti con calma.

## Quali errori evitare?

- **Dare per scontato il consenso**: senza previsione nel regolamento serve il consenso della maggioranza dei condòmini. Documentalo.
- **Dimenticare chi non è digitale**: una modalità mista, con una sala a disposizione, evita esclusioni e contestazioni.
- **Non verificare le identità**: chi è collegato deve essere chi dice di essere, o il suo delegato.
- **Votare "a occhio"**: con molti collegati il voto per alzata di mano è confuso. L'appello nominale è più lento ma inattaccabile.
- **Trascurare il verbale**: va redatto e trasmesso a tutti con le stesse formalità della convocazione.

## Come si prepara una buona assemblea online?

1. Verifica consenso e regolamento.
2. Invia la convocazione con ordine del giorno chiaro e istruzioni di accesso.
3. Fai una prova tecnica con presidente e segretario.
4. Raccogli deleghe e documenti prima della riunione.
5. Apri il collegamento con anticipo e verifica i presenti.
6. Metti a verbale collegamenti, eventuali disconnessioni e voti espressi.

Pubblicare prima la convocazione e poi il verbale in una [bacheca con conferma di lettura](https://www.condoweb.cloud/funzionalita/bacheca-avvisi) ti aiuta a sapere chi è stato informato. È una funzione già disponibile in CondoWeb; la gestione completa delle **assemblee online e delle deleghe è invece in arrivo** nelle prossime versioni. Le parole chiave (quorum, delega, verbale) le trovi spiegate nel [glossario](https://www.condoweb.cloud/glossario).

## In breve

- L'assemblea in videoconferenza è ammessa dall'**art. 66, comma 6, disp. att. c.c.**
- Se il regolamento non la prevede serve il **consenso della maggioranza dei condòmini**.
- Convocazione, **quorum (art. 1136 c.c.) e deleghe (art. 67 disp. att.)** non cambiano.
- Il **verbale** va trasmesso a tutti con le formalità della convocazione.
- Prevedi una **modalità mista** per chi non si collega.

*Questa guida ha scopo informativo e non sostituisce una consulenza legale.*
