# Sito internet del condominio (art. 71-ter): cos'è e come attivarlo

> Cosa prevede l'art. 71-ter disp. att. c.c. sul sito internet condominiale, chi lo decide, quali documenti contiene e chi ne sostiene i costi.

- Autore: Redazione CondoWeb
- Pubblicato: 2026-09-27
- Categoria: Normativa
- URL: https://www.condoweb.cloud/blog/sito-internet-condominio-71-ter

Il sito internet del condominio è previsto dall'**art. 71-ter delle disposizioni di attuazione del Codice civile**: su richiesta dell'assemblea, l'amministratore è tenuto ad attivare un sito che permetta ai condòmini di **consultare ed estrarre copia in formato digitale** dei documenti indicati dalla delibera. Le spese per attivarlo e gestirlo sono **a carico dei condòmini**.

## Cosa prevede l'art. 71-ter?

La norma, introdotta con la riforma del condominio del 2012, stabilisce che:

- l'**assemblea può chiedere** all'amministratore di attivare un sito internet del condominio;
- la delibera si adotta con la **maggioranza dell'art. 1136, secondo comma, c.c.**;
- il sito deve consentire agli aventi diritto di **consultare ed estrarre copia in formato digitale** dei documenti previsti dalla delibera assembleare;
- le **spese** per l'attivazione e la gestione sono **a carico dei condòmini**.

In altre parole: non è un obbligo automatico per ogni condominio, ma diventa un obbligo per l'amministratore quando l'assemblea lo delibera.

## Chi decide e con quale maggioranza?

Decide l'**assemblea**. La maggioranza richiamata è quella del secondo comma dell'art. 1136 c.c.: la **maggioranza degli intervenuti** che rappresenti **almeno la metà del valore** dell'edificio.

Può proporlo l'amministratore stesso, inserendolo all'ordine del giorno, oppure può chiederlo un gruppo di condòmini.

## Quali documenti contiene il sito?

Quelli che **indica la delibera**. La norma lascia all'assemblea la scelta, quindi conviene che la proposta sia già precisa. I documenti più richiesti sono:

| Documento | Perché è utile online |
|---|---|
| Regolamento di condominio | Consultato spesso, soprattutto dai nuovi residenti |
| Verbali di assemblea | Evitano richieste di copia e ricostruzioni a memoria |
| Rendiconti e preventivi | Trasparenza sulle spese |
| Tabelle millesimali | Base di ogni ripartizione |
| Contratti con i fornitori | Pulizie, manutenzione ascensori, assicurazione |
| Polizza del fabbricato | Utile in caso di sinistro |
| Avvisi e comunicazioni | Un punto unico di riferimento |

Il sito deve essere accessibile agli **aventi diritto**, non al pubblico: servono credenziali personali e un controllo su chi entra e chi esce dal condominio.

## Chi paga il sito del condominio?

La norma è chiara: le spese per attivazione e gestione sono **a carico dei condòmini**. È opportuno che la proposta presentata in assemblea indichi costi, durata e modalità di gestione, così la delibera è completa.

## Quali vantaggi ha per l'amministratore?

Anche se nasce come diritto dei condòmini, il sito condominiale conviene soprattutto all'amministratore:

- **meno richieste di copie** di verbali e regolamenti;
- **meno contestazioni**, perché i documenti sono sempre consultabili;
- **un'immagine professionale** e moderna dello studio;
- **tempo recuperato**, che altrimenti finisce in email e fotocopie.

È coerente con gli obblighi di tenuta dei registri previsti dall'**art. 1130 c.c.** (anagrafe condominiale, verbali, nomina e revoca, contabilità): documenti ordinati sono più facili da rendere consultabili.

## Cosa valutare prima di scegliere una soluzione?

1. **Accesso controllato**: solo proprietari, affittuari o delegati approvati, collegati alla propria unità.
2. **Documenti organizzati** per tipo e per anno, facili da ritrovare.
3. **Download in formato digitale**, come chiede la norma.
4. **Gestione di più condomìni** dallo stesso pannello, se lo studio ne amministra molti.
5. **Semplicità per i condòmini** meno abituati alla tecnologia.
6. **Tutela dei dati personali**: ogni condòmino vede solo ciò che gli spetta.

Per una panoramica completa sulla scelta degli strumenti leggi le [10 domande da fare prima di scegliere un software](https://www.condoweb.cloud/blog/scegliere-software-amministratore-condominio).

## CondoWeb è un sito ai sensi dell'art. 71-ter?

Oggi CondoWeb offre già alcune basi utili: una [bacheca](https://www.condoweb.cloud/funzionalita/bacheca-avvisi) dove pubblicare avvisi, verbali e convocazioni con statistiche di lettura, e un sistema di [approvazioni](https://www.condoweb.cloud/funzionalita/approvazioni) che collega ogni residente alla sua unità. L'**archivio documenti** completo, necessario per consultare ed estrarre copia di regolamento, rendiconti e contratti, è **in arrivo** nelle prossime versioni: per ora non presentiamo CondoWeb come soluzione completa per l'art. 71-ter.

Se vuoi seguirne lo sviluppo e dirci quali documenti ti servono, [entra tra i primi 100 studi](https://www.condoweb.cloud/primi-100).

## In breve

- Il sito internet del condominio è previsto dall'**art. 71-ter disp. att. c.c.**
- Lo attiva l'amministratore **su richiesta dell'assemblea**, con la maggioranza dell'**art. 1136, comma 2, c.c.**
- Contiene i **documenti indicati dalla delibera**, consultabili e scaricabili in formato digitale.
- Le spese sono **a carico dei condòmini**.
- L'accesso deve essere **riservato agli aventi diritto**.

*Questa guida ha scopo informativo e non sostituisce una consulenza legale.*
